28.4.06

Scricchiola il modello Mc Donald...

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CADE IL MODELLO McDONALD'S

Non sarebbe in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro. L'eccessiva confusione di competenze tra i dipendenti non ha convinto i giudici

ROMA - Sicurezza a rischio per chi lavora in un McDonald's. Lo ha stabilito di recente la Corte d'Appello di Catanzaro, II sezione penale (n.169/2006, presidente Baudi) confermando la pronuncia di primo grado del tribunale di Cosenza. È una sentenza che fa scalpore: mette in discussione un sistema che oggi in Italia vanta 340 ristoranti, 12mila dipendenti e un fatturato 2005 pari a 561 milioni di euro. Nei 30mila MsDonald's sparsi nel mondo l'articolazione dei dipendenti è analoga: al vertice un manager, capo e responsabile; al di sotto i crew, ragazzi che fanno tutti tutto, dagli scontrini alla cassa alla preparazione dei cibi, al filtraggio dell'olio, alle pulizie. Non c'è specializzazione nè differenziazione.
Un modello che ai giudici non è piaciuto, tanto da ravvisare motivi per riconoscere la responsabilità penale del gestore del McDonald's di Rende (Cs), per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La vicenda giudiziaria nasce da un incidente: una giovane impiegata sta trasportando un blocco metallico che contiene olio dove sono state fritte le patatine, che va filtrato. Peso del blocco, circa 25 chili; temperatura dell'olio, 160 gradi. A un certo punto il contenitore sta per scivolare dalle mani dell'impiegata che, per evitare il disastro, stringe a sè il blocco metallico. Risultato: trauma al seno con rischio di danni permanenti per la capacità di allattamento.

È stata maldestra la dipendente o c'è qualcosa che non ha funzionato tra le procedure e i mezzi previsti nel lavoro dalla multinazionale degli hamburgher?

Le argomentazioni della difesa si reggono su argomenti solidi e convincenti: l'organizzazione McDonald's è da sempre così e in Italia ha una tradizione ventennale.

Ma per i magistrati il successo commerciale di un modello apparentemente immutabile non costituisce di per sè la garanzia assoluta del rispetto di ogni norma di legge. Il legale della parte lesa, Maurizio Nucci, fa notare che le alette dei contenitori dell'olio da filtrare sono troppo piccole. Di misura unica, poi, i guanti termici: nel caso dell'incidente erano troppo grandi - oltre che oleosi e scivolosi - per le mani della lavoratrice. Inoltre non è proprio agevole, per una ragazza, trasportare 25 chili di olio a 160 gradi.

Così il giudice d'appello ha ribadito la condanna inflitta in primo grado sottolineando la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n.626/1994, in particolare articoli 3, 37, 68 e 89) e osservando che «la ordinaria diligenza avrebbe permesso di evitare l'incidente».

Sarebbe bastato, dice la sentenza, che il manager del McDonald's avesse previsto «il divieto di effettuare le operazioni a macchina calda, o l'imposizione dell'uso di guanti personalizzati, o la predisposizione di filtri muniti di manici più facilmente apprensibili».
Il magistrato sottolinea anche che la dipendente era formalmente addetta alla cassa ma è «prassi più che consolidata» che operazioni come quella del filtraggio dell'olio «fossero, di fatto, compiute da tutti i dipendenti, sulla base della regola non scritta della intercambiabilità».

Il responsabile del MsDonald's di Rende dovrà pagare 2.400 euro, tra multe e ammende, 5mila euro di provvisionale all'impiegata, oltre a un risarcimento che dovrà essere stabilito separatamente in sede civile.

Ma il puno decisivo èun altro. La pronuncia di Cosenza probabilmente non rivoluzionerà le procedure nei McDonald's. Ma dalla lettura della sentenza sembra di capire che non basta solo una maggiore diligenza dei managers.

Per scongiurare altri incidenti sul lavoro, insomma, è molto probabile che sia necessario rivedere uno schema - «tutti fanno tutto» - evidentemente rischioso.


LA SENTENZA

"In sintesi, la ricostruzione della vicenda può essere articolata secondo la seguente cadenza: la concretizzazione finale di un fatto offensivo che si aveva l'obbligo di impedire; la materializzazione, all'origine, di una corrispondente situazione di pericolo; la identificazione di un soggetto garante, destinatario di obblighi di protezione e di controllo; il riconoscimento del pericolo a opera del medestimo soggetto; l'insorgenza del dovere di attivazione cautelatrice; l'omissione come mancata realizzazione della condotta necessaria per eliminare o comunque ridurre il pericolo; la rilevazione della colpa, consistente nel non avere individuato il pericolo o nel non aver adottato il comportamento più congruo a evitarlo o prevenirlo; la relazione causale dell'evento offensivo con la condotta colposa così delineata. Risulta pertanto ampiamente supportato l'originario giudizio di responsabilità".

Corte d'appello di Catanzaro
sentenza n.196/2006

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1 commento:

Anonimo ha detto...

spesso ostentate una professionalità che in realtà non possedete perchè è sempre la stessa musica !!!!!uno dei vostri dipendenti di rende(Cosenza) DANILO detto anche RAMPINELLI con il suo licenziatario oltre che con voi colleghi fa il doppio gioco perchè mantiene in caldo un posticino!!!!sta con due piedi dentro una scarpa un pò troppo scomodo per lui e penso anche per il buon nome dell'azienda!!!!cmq contenti voi contenti tutt!!!! circondatevi di personale qualificato altrimente farete cilecca