4.6.06

Alcune precisazioni sui cocoprò

Alcune precisazioni sui cocoprò.

Le critiche che hanno mosso alla nostra proposta di riforma della legge Biagi Antonio Sciotto e Andrea Fumagalli negli articoli pubblicati sul manifesto rispettivamente il 10 e il 17 maggio ci sollecitano a delle doverose precisazioni su passaggi forse poco chiari o che si prestavano a fraintendimenti della proposta. In particolare ci riferiamo al trattamento retributivo e contributivo che si applicherebbe ai lavoratori continuativi inseriti organicamente nell'organizzazione d'impresa, che verrebbero assimilati ai lavoratori subordinati per la disciplina dettata dalla legge. Secondo Sciotto «resterebbero in piedi le collaborazioni, per cui si propongono compensi inferiori». Secondo Fumagalli si manterrebbe comunque ingiustificatamente difforme il regime di contribuzione previdenziale tra questi lavoratori e i subordinati in senso stretto. Le medesime critiche ci sono state indirizzate dall'onorevole Gloria Buffo e da Alessandro Genovesi, membri del comitato promotore della legge di iniziativa popolare «Precariare stanca», in un loro contributo pubblicato sul sito http://www.lavoce.info.
Nella proposta non si dice che il trattamento, soprattutto quello retributivo, previsto dalla contrattazione collettiva di categoria debba essere per legge necessariamente inferiore a quello contrattato per i lavoratori subordinati «tradizionali», ma piuttosto che tale trattamento contrattuale possa (se questi saranno gli eventuali esiti della contrattazione collettiva), ma non debba imperativamente esser eguale per le due tipologie di lavoratori. Nel senso dell'obbligatorietà per legge dell'equiparazione dei trattamenti non solo legali ma anche contrattuali tra subordinati e coordinati si esprime (non condivisibilmente) la proposta di legge di iniziativa popolare laddove prevede che i contratti nazionali debbano obbligatoriamente prevedere le medesime tutele negoziali e la stessa retribuzione minima (cfr. co.3 testo art. 2094 c.c. proposto).
Risponde invece alla logica della corrispettività del rapporto di lavoro la conseguenza che quei lavoratori, che - pur integrati stabilmente nell'organizzazione d'impresa - abbiano convenuto con il datore di non essere assoggettati (totalmente o parzialmente) a vincoli stringenti nei tempi e/o luoghi e/o modalità esecutive della loro prestazione di lavoro, possano esser destinatari da parte della contrattazione collettiva di categoria di una retribuzione o di trattamenti normativi inferiori rispetto a coloro che si vincolano a osservare integralmente il vincolo della subordinazione. Tale possibile differenziazione della regolazione rimane comunque rimessa alle previsioni della contrattazione collettiva. Qualora poi non si riesca a giungere alla stipula di un contratto collettivo di categoria o l'azienda non applichi alcun contratto collettivo, oppure (miopemente) nel contratto collettivo si continui a disciplinare soltanto il rapporto di lavoro subordinato «tradizionale», ai «coordinati» si applicherebbe la sola disciplina legale ora dettata esclusivamente per i subordinati.
Come questi ultimi, pertanto, anche i lavoratori coordinati rientrerebbero finalmente nell'ambito di applicazione del principio costituzionale di sufficienza e proporzionalità della retribuzione (art.36 Cost.) e potrebbero tutelare giudizialmente questo loro diritto; il parametro di riferimento per valutare l'adeguatezza del loro compenso però non dovrebbe necessariamente essere la retribuzione contrattata collettivamente per i lavoratori subordinati e il giudice non potrebbe non considerare la natura e l'entità dei vincoli ai quali si sono assoggettati nel prestare il loro lavoro. I coordinati godrebbero inoltre della tutela legale contro il licenziamento oggi prevista solo per i subordinati; ciò cambierebbe radicalmente il loro potere contrattuale (anche individuale) e la capacità di far valere i loro diritti nel corso del rapporto.
Allo stesso modo l'estensione anche a questi lavoratori della tutela legale del lavoro subordinato comporterebbe - contrariamente a quanto sembrerebbe paventare Fumagalli - l'applicazione esattamente dello stesso regime previdenziale, sia in termini di aliquote contributive e di ripartizione degli oneri tra lavoratore e datore sia in termini di trattamenti erogati.

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